Ecco un elenco, per la verità piuttosto corposo, di casi in cui un immobile può evitare di allegare l’APE nei contratti e negli atti che lo riguardano.
– Tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto;
– i fabbricati agricoli non adibiti a residenza e sprovvisti di impianti di climatizzazione;
– qualsiasi manufatto che non può essere riconducibile alla definizione di “edificio”, come può essere il caso dei capanni per gli attrezzi, le piscine, i gazebo, ecc.;
– i fabbricati allo stato di “scheletro strutturale”, quindi privi delle di parti dell’involucro edilizio;
– i fabbricati “al rustico”, quindi privi di serramenti, rifiniture e impianti tecnologici;
– i fabbricati isolati con una superficie utile inferiore ai 50 mq;
– i fabbricati che non devono garantire comfort abitativo perché di servizio e non destinati a permanenza prolungata di persone (garage, locali tecnici, locali caldaia, stalle, cantine, depositi, ecc.);
– i fabbricati adibiti a garage, autorimesse, depositi auto, ecc.
– i fabbricati collabenti, i ruderi e quelli abbandonati;
– i fabbricati industriali e artigianali particolari che vengono riscaldati per esigenze particolari (serre) o climatizzati tramite la combustione di reflui del processo produttivo che, altrimenti, non potrebbero essere impiegati in altro modo;
– manufatti “marginali” come legnaie, portici, ecc.